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Requisiti di ammissibilità



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La Fondazione sostiene attività e progetti specifici che si concretizzino in un arco di tempo determinato e che non siano già stati avviati o conclusi alla data in cui viene presentata la domanda.
Non vengono inoltre finanziate:
le attività di raccolta fondi da destinare a soggetti terzi;
la copertura di costi concernenti lo svolgimento dell’attività ordinaria del soggetto richiedente, quali ad esempio i costi del personale e le spese di gestione per il normale funzionamento dell’ente richiedente.

Soggetti ammessi
Possono inoltrare richiesta di finanziamento alla Fondazione i soggetti che, secondo l’art. 6 del Regolamento, hanno le seguenti caratteristiche:
- operano nei settori di intervento della Fondazione (si veda in merito settori d'intervento) ed in particolare in quelli definiti come prioritari dalle linee guida per l’anno in corso;
- hanno un indiscusso valore sociale, oltre ad incidere positivamente ed in maniera rilevante nel settore di riferimento;
- non hanno finalità di lucro.
NON sono ammessi interventi diretti o indiretti a favore di:
- persone fisiche;
- enti con fini di lucro, ad eccezione di quelli espressamente incaricati da soggetti istituzionali e non, che perseguono obiettivi in linea con le finalità statutarie della Fondazione;
- imprese di qualsiasi natura, con esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
- partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, e associazioni di categoria;
- soggetti che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.