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Statuto


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Articolo 1
La Fondazione Banca Antonveneta - in forma abbreviata anche “Fondazione Antonveneta” (di seguito “la Fondazione” o “l’Ente”) - è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro e con durata indeterminata, avente sede in Padova - Via Verdi 13/15.
La Fondazione è stata costituita nel 2005 per iniziativa della allora Banca Antonveneta S.p.A. (di seguito “l’Ente Fondatore”), società incorporata nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, con effetto dal 31 dicembre 2008, con atto Notaio Zanchi in Siena, in data 22.12.2008, rep n. 27255, racc. n. 11.860, registrato in Siena il 22.12.2008 al n. 9690.
Con effetto dal 1 gennaio 2009, con atto Notaio Zanchi in Siena, in data 22.12.2008, rep. n. 27.256, racc. n. 11.861, registrato in Siena il 23.12.2008 al n. 9779, l’incorporante ha ceduto il ramo d’azienda, rappresentato da sportelli siti nel Nord-Est italiano, alla “nuova” Banca Antonveneta (di seguito “Banca Antonveneta” o “l’Ente Sostenitore”), che rappresenta ora l’ente sostenitore primario di riferimento della Fondazione.

Articolo 2
La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere, nelle aree di operatività di Banca Antonveneta, iniziative e attività di carattere culturale, artistico, scientifico, sportivo, ricreativo, educativo, assistenziale, sanitario e sociale.
Per il raggiungimento dei predetti scopi sociali, la Fondazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, accessoria o connessa, ivi comprese:
- la costituzione di e/o la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, aventi come oggetto sociale attività strettamente connesse agli scopi sociali della Fondazione;
- la costituzione di e/o la partecipazione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, in società di capitali, aventi come oggetto sociale attività strettamente connesse agli scopi sociali della Fondazione.

Articolo 3
Il patrimonio iniziale della Fondazione è composto da un fondo in denaro di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero), a suo tempo conferito dall’Ente Fondatore. Il patrimonio potrà essere costituito da ulteriori versamenti da parte dell’Ente Sostenitore e da eredità, donazioni ed erogazioni di altri soggetti pubblici e privati, espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio, oltre che da acquisti di beni mobili e immobili effettuati dalla stessa Fondazione. Il patrimonio potrà essere, in tutto o in parte, affidato in gestione amministrativa alla Banca Antonveneta o ad altre società del Gruppo Bancario Monte Paschi di Siena, in modo che ne sia assicurata la conservazione e la redditività.

Articolo 4
La Fondazione opererà con le rendite patrimoniali, con contributi erogati da Banca Antonveneta e con ogni altra elargizione, da parte di soggetti pubblici e privati, non destinata all'accrescimento del patrimonio.
Eventuali avanzi di esercizio concorreranno a costituire le entrate dell'esercizio successivo, salvo che non siano destinati ad incremento del patrimonio.

Articolo 5
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Direttore Generale.

Articolo 6
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da altri membri, in numero variabile da 4 a 8, nominati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Antonveneta, che ne determina anche il numero, sentito il parere della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
Detti membri, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa bancaria e di Vigilanza per gli esponenti aziendali degli intermediari finanziari, nonché devono possedere titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze atte ad assicurare la rappresentanza del territorio in cui opera la Banca Antonveneta.
Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza voto deliberativo, il Direttore Generale, anche in qualità di Segretario, e almeno un componente del Collegio dei Revisori.
Ciascun membro del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Per la carica di componente del Consiglio Direttivo è previsto, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza per ogni seduta, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio medesimo, su proposta del Consiglio di Amministrazione di Banca Antonveneta.

Articolo 7
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente, o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri.
L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare e il luogo di convocazione, deve essere inviato ai singoli membri tramite lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, a cura del Presidente o, per sua delega, del Direttore Generale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Nei casi d'urgenza deve essere recapitato mediante telegramma, telefax o posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Per le deliberazioni di cui alle lettere l) e m) dell'art. 8 è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare in audio/video conferenza, purchè possano essere identificati, sia consentito loro di seguire le discussioni e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 8
Il Consiglio Direttivo:
a. stabilisce i programmi di attività della Fondazione;
b. delibera gli atti a carattere generale e i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
c. approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo, che verranno trasmessi annualmente, con una relazione accompagnatoria, a Banca Antonveneta;
d. delibera le erogazioni, di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), previo parere del Direttore Generale;
e. conferisce incarichi professionali, determinandone condizioni, modalità di svolgimento e compensi;
f. può conferire un incarico straordinario per l'espletamento dei servizi contabili e amministrativi della Fondazione, stabilendone il relativo compenso;
g. può nominare commissioni di esperti - scelti tra personalità del mondo scientifico, culturale, imprenditoriale e professionale - per fornire pareri e compiere valutazioni relativamente ad iniziative della Fondazione di particolare rilevanza. Determina l’attribuzione ai componenti della commissione di un gettone di presenza per le riunioni ed il rimborso delle spese;
h. dispone, con il parere favorevole del Direttore Generale, l'assunzione di dipendenti e i provvedimenti di carriera del Personale, determinando le condizioni, le modalità di svolgimento delle mansioni e i compensi, sentito il parere dell’Ente Sostenitore;
i. può conferire a società di revisione l’ incarico di effettuare il controllo contabile, con le modalità previste dagli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile, determinandone il compenso, sentito il parere del Collegio dei Revisori;
j. delibera in ordine alla accettazione di donazioni e lasciti relativi a beni immobili e all'acquisto e vendita di beni immobili.;
k. delibera le azioni da promuovere o da sostenere nei confronti dei terzi e in giudizio e su eventuali transazioni;
l. delibera le modifiche del presente statuto;
m. delibera lo scioglimento dell'Ente.

Articolo 9
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo della Fondazione su designazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Antonveneta, sentito il parere della Capogruppo Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, su proposta del Presidente, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e al quale può conferire deleghe per determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Consigliere più anziano. Di fronte ai terzi la sottoscrizione del sostituto del Presidente costituisce prova della sua assenza od impedimento.
Per la carica di Presidente può essere stabilito un compenso determinato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca Antonveneta

Articolo 10
Il Presidente sovrintende al generale andamento della Fondazione, svolgendo compiti di indirizzo, sorveglianza e stimolo nei confronti delle strutture della medesima.
In particolare, il Presidente:
a. delibera su ogni oggetto di interesse della Fondazione non di competenza del Consiglio Direttivo, ivi compresa l'erogazione, previo parere del Direttore Generale , di somme a fini sociali di importo inferiore a quello di cui all'art. 8, lett. d) e nei limiti globali stabiliti dal Comitato Direttivo, nonchè su tutte le materie non specificamente attribuite ad altri organi;
b. ha la legale rappresentanza dell'Ente, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire mandati alle liti e di nominare procuratori;
c. convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo;
d. stipula e sottoscrive , con il parere favorevole del Direttore Generale, i contratti e gli atti dell'Ente, salvo quelli demandati al Direttore Generale dal Consiglio Direttivo e quelli allo stesso delegati ai sensi dell’art. 12) comma 3;
e. è responsabile, unitamente al Direttore Generale, della regolare attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
f. nei casi di motivata urgenza e con il parere favorevole del Direttore Generale, può adottare le deliberazioni riservate al Consiglio Direttivo di cui alle lettere d) e), f) j) e k) dell’art. 8) del presente Statuto, con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

Articolo 11
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati, tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili, dal Consiglio di Amministrazione di Banca Antonveneta, che stabilisce, altresì, oltre al rimborso delle spese e al gettone di presenza per ogni seduta, il compenso e a quale tra essi competa la presidenza del Collegio.
Ciascun membro del Collegio dura in carica tre anni.
I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle relative riunioni in audio/video conferenza, purchè possano essere identificati, sia consentito loro di seguire le discussioni e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Collegio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente.
Il Collegio esercita il controllo amministrativo, legale, contabile, se non affidato ad una società di revisione, e fiscale sull'attività della Fondazione e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle regole di buona amministrazione.
Almeno un Revisore deve essere presente alle sedute del Consiglio Direttivo.
I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare in audio/video conferenza, purchè possano essere identificati, sia consentito loro di seguire le discussioni e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 12
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo della Fondazione su designazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Antonveneta tra il personale dirigente della Banca medesima, sentito il parere del Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Antonveneta determina la durata dell'incarico del Direttore Generale e il trattamento economico.
Il Direttore Generale dirige e coordina l'attività tecnico amministrativa e gestionale della Fondazione, operando in raccordo con l’Ente Sostenitore, raccogliendo e valutando ogni richiesta e sollecitazione trasmessa da quest’ultimo e di interesse per la Fondazione, nei limiti dei programmi, atti e regolamenti di funzionamento, deliberati dal Consiglio Direttivo.
In particolare:
- provvede, d’intesa con il Presidente, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dello stesso Presidente;
- dispone i pagamenti nei limiti degli stanziamenti autorizzati;
- autorizza spese di natura amministrativa e strumentale nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale e l’uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- può compiere qualsiasi altro atto a lui delegato dal Consiglio Direttivo, nei limiti e con le modalità da quest’ultimo fissati.
Per l’espletamento dei suoi compiti si avvale anche del personale di Banca Antonveneta specificatamente individuato, appositamente dedicato e/o distaccato, nonché di tutte le altre strutture della Banca e del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena utili al perseguimento delle finalità sociali della Fondazione.
E’ Segretario del Consiglio Direttivo e ne redige e conserva i verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente, con facoltà di trarne estratti.
È responsabile del Personale, della regolare tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13
L'esercizio va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Il bilancio preventivo deve essere adottato entro il 31 (trentuno) ottobre e quello consuntivo approvato entro il 30 (trenta) aprile.

Articolo 14
Qualora venga deliberato lo scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione di Banca Antonveneta provvederà alla nomina di un Commissario straordinario, che procederà alla devoluzione del patrimonio secondo le indicazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione.





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